Le preclusioni processuali in caso di riunione di cause in rapporto di continenza pendenti davanti al medesimo giudice

Deve affermarsi il seguente principio di diritto: nel caso di riunione di cause, in rapporto di continenza, pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto – in osservanza del principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale – solo le attività, soggette alla scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all’oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, nè alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, nè alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.

Cassazione civile, sezioni terza, sentenza del 2.7.2021, n. 18808