Le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all’originale, anche se prive della firma del cancelliere?

Ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nel testo “ratione temporis” vigente, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all’originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nel testo “ratione temporis” vigente, disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all’intero contenuto del fascicolo informatico. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.1.2020, n. 93 CondividiPost correlati:Mancanza della firma digitale del difens ..........

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