L’azione revocatoria può essere utilmente esperita anche a tutela di un credito litigioso e meramente eventuale

Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile o comunque accertato preliminarmente in sede giudiziarII L’art.2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della semplice aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Conseguentemente, l’azione revocatoria può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili o contestati.  Anche il ‘credito eventuale’, nella veste di ‘credito litigioso’, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita l’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria contro l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Tribunale di Foggia, sentenza del 27.7.2021