L’azione revocatoria ordinaria presuppone l’esistenza di un valido rapporto di credito tra creditore e debitore disponente e l’effettività del danno

L’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c., presuppone l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nonché l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto dispositivo, e la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo per gli atti a titolo oneroso, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Tribunale di Roma, sentenza del 13.7.2020, n. 10140