L’azione revocatoria ordinaria è esperibile in caso di c.d. credito litigioso? E come si determina il valore della causa?

L’azione revocatoria ordinaria è esperibile anche nel caso in cui il credito sia, allo stato, oggetto di contestazione giudiziale (credito litigioso); ciò alla luce del principio per cui la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (né costituisce motivo di sospensione ex art. 295 c.p.c.), essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito. Il valore della causa si determina non già sulla base dell’atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria.

Tribunale di Bari, sentenza del 8.1.2018