L’avvocato non partecipa all’udienza né nomina un sostituto: rilevanza deontologica anche in assenza di conseguenze negative o in caso di vantaggi per il proprio assistito

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. [massima ufficiale] Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 22 marzo 2022 (pubbl. 10.6.2022) cnf18Download CondividiPost correlati ..........

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