Lavoro, rito Fornero, decreto di fissazione dell’udienza reso ai sensi dell’art. 415 c.p.c., conseguenze

Deve essere trattata col rito previsto dall’art. 1 co. 48 ss. della l. 92/2012 la presente controversia ove la domanda attorea ha ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento e il conseguente diritto del lavoratore alla tutela ex art. 18 l. 300/70 ss.mm, sicché la relativa azione è sussumibile nella fattispecie di cui al comma 47 del citato art. 1, che tanto richiede. L’evenienza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato reso ai sensi dell’art. 415 c.p.c. non comporta che la cognizione dell’Ufficio debba proseguire col rito speciale del lavoro regolato dagli artt. 414 ss. c.p.c., stante la non disponibilità delle forme processuali in ragione della loro rilevanza pubblicistica e l’evidente alterità tra il processo ordinario di cognizione – tal è quello che si celebra con il rito speciale degli artt. 414 ss. c.p.c. – e il processo speciale di cognizione inerente l’impugnazione del licenziamento ex l. 92/2012, da celebrare appunto con il rito speciale introdotto dalla stessa fonte legislativa, del tutto diverso da quello degli artt. 414 ss. c.p.c.

 

Tribunale di Roma, provvedimento del 4.10.2016