L’attore, se agisce ex art. 1218 c.c., deve provare anche la causalità (caso di responsabilità professionale sanitaria)
Anche in ambito di responsabilità professionale sanitaria, la previsione dell’art. 1218 c.c. solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.3.2019, n. 6593