L’appello proposto dalla società con l’indicazione della precedente ragione sociale è inammissibile?

La modifica sia della persona dei soci che della ragione sociale di una società di persone (che costituisce un soggetto di diritto distinto dai soci e, come tale, un centro autonomo d’imputazione di situazioni giuridiche ad essa immediatamente riconducibili) non comporta l’estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto. Ne deriva che la proposizione dell’appello da parte della società con l’indicazione della precedente ragione sociale non comporta la inammissibilità del gravame essendo l’atto di impugnazione riferibile chiaramente alla società che ha agito in primo grado mentre la identità della società in relazione all’avvenuta modifica della ragione sociale è chiaramente desumibile dai dati risultanti dalla certificazione acquisita agli atti del processo [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.5.2015, n. 9130].

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