L’appellante omette di inserire nel fascicolo copia della sentenza impugnata: quali conseguenze?

L’art. 347 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l’appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, non commina, in caso di omissione di detto incombente, la sanzione dell’improcedibilità, come previsto, invece, dall’art. 348 c.p.c., per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva all’uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 22.11.2016, n. 23713