L’appellante è dispensato dall’onere di provare la propria legittimazione in caso di implicita ammissione di essa da parte dell’appellato

Qualora parte appellata, nel costituirsi in grado di appello, non soltanto non abbia contestato la legittimazione dell’appellante, ma abbia proposto contro di essa appello incidentale sulle spese del giudizio di primo grado, riconoscendola quindi come sua legittima controparte nel giudizio di gravame, non può contestarne poi la legittimazione nella comparsa conclusionale. In tal caso, quindi, l’appellante è dispensato dall’onere di provare la propria legittimazione, essendovi stata implicita ammissione di essa da parte dell’appellato. Se è vero, infatti, che la parte attrice o impugnante ha l’onere di dimostrare in giudizio i presupposti della propria legittimazione ad agire, così come gli elementi costitutivi del diritto azionato, è anche vero che la presa di posizione assunta dal convenuto o appellato con la comparsa di risposta rende superflua la prova delle allegazioni dell’attore nel caso in cui il convenuto stesso riconosca il fondamento di tali allegazioni, oppure articoli una difesa incompatibile con la sua negazione e che non può essere smentita da una difesa successiva.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 8.2.2018, n. 3090