L’analogia inapplicabile se non sussiste un vuoto normativo da colmare

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la disposizione sulla misura massima dell’indennizzo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, non può essere applicata, in via di analogia, ad una domanda presentata anteriormente a tale data, non essendo consentito il ricorso ad essa, agli effetti dell’art. 12 preleggi, comma 2, ove non sussista il presupposto del vuoto normativo da colmare.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.7.2019, n. 17716