L’amante è tenuto al risarcimento del danno? Sì a queste condizioni.

L’amante non è soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale. Tuttavia, laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all’onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell’amante. Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l’amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili – quali la dignità e l’onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purchè risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del  7.3.2019, n. 6598