L’adozione della trattazione scritta in luogo di quella orale non è di per sé suscettibile di ledere il principio del contraddittorio od il diritto di difesa

L’art. 281 quinquies c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 51 del 1998, prevede due modelli di decisione davanti al Tribunale in composizione monocratica (al quale si aggiunge quello esclusivamente orale consentito dal successivo art. 281-sexties): l’uno secondo lo schema della trattazione completamente scritta, il quale comporta lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e il deposito della sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie; l’altro, secondo lo schema della trattazione mista, il quale prevede, su richiesta di una delle parti, lo scambio delle sole comparse conclusionali, la fissazione di un’udienza per la discussione della causa ed il deposito della sentenza entro i trenta giorni successivi a tale udienza. Ciò posto, si rileva che l’adozione della trattazione scritta in luogo di quella orale non è di per sè suscettibile di ledere il principio del contraddittorio od il diritto di difesa, trattandosi di un modello discrezionalmente ritenuto dal legislatore sotto tali profili del tutto equipollente alla trattazione mista, ma si risolve in una irregolarità che non trova alcuna sanzione nell’ordinamento.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.1.2016, n. 464