L’adesione all’astensione delle udienze deve essere previamente portata a conoscenza dell’Ufficio giudiziario

È diritto del difensore – che aderisca all’astensione delle udienze legittimamente deliberata dal competente organismo forense – quello di ottenere un differimento della trattazione della causa, sicché lo svolgimento della suddetta attività, in presenza di tale impedimento, ben può determinare, ove ne sia da esse derivato pregiudizio al diritto di difesa, una nullità degli atti assunti. Nondimeno l’impedimento in oggetto deve essere previamente portato a conoscenza dell’Ufficio giudiziario, siccome si tratta di una facoltà del difensore che, pur avendo origine o fonte in un deliberato “collettivo”, si esercita mediante un atto di esternazione individuale, la cui presenza è indefettibile, appartenendo alla sfera dei diritti personali la facoltà di aderire, o no, ad una decisione di astenersi dall’attività. Al contempo l’art. 3 del codice di autoregolamentazione del 13.12.2007 specifica che l’adesione all’astensione, affinchè sia considerata legittimo impedimento del difensore, “deve essere alternativamente: a) dichiarata – personalmente o tramite sostituto – dal legale titolare della difesa o del mandato all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltrechè agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita”.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.1.2018, n. 684