La tardività dell’impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di sollecitare il contraddittorio?

La questione rilevata d’ufficio in relazione alla quale si configura l’obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio è quella, di fatto, o mista di fatto e di diritto, che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio. E senz’altro non lo è la questione della tardività dell’impugnazione, la quale può essere rilevata d’ufficio senza necessità di sollecitare il contraddittorio, perché è inidonea a modificare il quadro fattuale a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti. Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 27.9.2023, n. 27 ..........

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