La tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte

In forza del regime di preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, che è inteso non solo a tutela dell’interesse di parte, ma anche dell’interesse pubblico a scongiurare l’allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo. D’altro canto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., così come modificato dal D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 3, reiterato e convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all’art. 180 c.p.c., comma 2, del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni possono essere proposte, al più tardi, nell’intervallo tra l’udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine appositamente stabilito dal giudice istruttore (..), così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva.

…omissis…

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.8.2020, n. 17121