La sospensione feriale dei termini si applica al giudizio di opposizione agli atti esecutivi?

Va ribadito il principio per il quale, a norma del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, art. 92 richiamato dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, la sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Difatti, la regola della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell’art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare), tra cui vi sono le cause o i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12, norma che contempla espressamente le opposizioni all’esecuzione; tale norma è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all’inizio dell’esecuzione) e per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, (vale a dire per le opposizioni c.d. pre-esecutive, cioè precedenti l’inizio dell’esecuzione, dette anche opposizioni a precetto), ma anche per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione (oltre che per i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo nell’espropriazione dei crediti, per le controversie distributive e per i giudizi di divisione endoesecutiva) [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2015, n. 1892].

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