La rinuncia a parti della domanda non richiede forme particolari

La rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest’ultima, l’osservanza di forme rigorose [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del  24.9.2013, n. 21848].

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