La ricusazione non può essere proposta per la decisione assunta dal giudice che accolga una soluzione contraria all’interesse della parte

La ricusazione non può essere proposta per la decisione assunta dal giudice su una precedente istanza di ricusa­zione, come in genere per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale tipico, sol perché il detto provvedimento accolga una soluzione contraria all’interesse della parte. Ove la ricusazione venga propo­sta addebitando al giudice di avere adottato o concorso ad adottare un provvedimento giurisdizionale tipico, al di fuori di quanto previsto dal n.4 dell’art. 51 cod. proc. civ., si è al di fuori dello statuto della ricusazione, non essendo individuabile nelle ipotesi tassative descritte nel citato arti­colo, richiamate dall’art. 52 come altrettante ipotesi di ricusaz ..........

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