La richiesta della spedizione del titolo in forma esecutiva può essere formulata anche dal domiciliatario

La richiesta della spedizione del titolo in forma esecutiva può essere legittimamente formulata non soltanto dal difensore della parte munito di procura ma anche dal semplice domiciliatario di questi a ciò incaricato purché in tale qualità, ovvero purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell’avente diritto risultante dal titolo, in quanto la proposizione della richiesta di spedizione non consiste in una attività di patrocinio o di impulso processuale riservata al difensore ma in una attività da compiere sul territorio il cui compimento può essere legittimamente dal procuratore demandata al domiciliatario prescelto ed operante nella circoscrizione del tribunale.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.5.2016, n. 8954