La responsabilità professionale dell’avvocato (doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente) si estende in caso di incertezza giurisprudenziale

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. L’ambito della responsabilità dell’avvocato si estende, peraltro, in caso di incertezza giurisprudenziale (nel caso di specie, in controversia sulla responsabilità professionale dell’avvocato azionata dal cliente per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma, la SC afferma che è quantomeno singolare che l’avvocato, incaricato di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto in quesitone non abbia consigliato sulla – o quantomeno non gli abbia segnalato la – necessità di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della L. n. 77 del 1955 e, comunque, non abbia opportunamente informato sull’opportunità, se non necessità, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove lo stesso avvocato si reputasse inidoneo e comunque non professionalmente capace).

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.7.2019, n. 19520