La procura rilasciata per il giudizio di cognizione vale anche per l’esecuzione forzata

La procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2020, n. 23753