La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. vale anche nel caso di contumacia in secondo grado.

Non è ammissibile riesaminare i motivi che la parte opponente ha formulato in prima istanza e che non ha riproposto in questa sede, operando rispetto ad essi la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., che vale anche con riferimento alle questione che siano state ritenute assorbite in primo grado.
Giova ribadire che le ragioni già dedotte nel giudizio di primo grado e diverse da quelle in base alle quali la parte abbia ottenuto l’accoglimento di una domanda o eccezione devono essere necessariamente riproposte in modo esplicito.
Per domande ed eccezioni non accolte devono intendersi anche quelle che il giudice abbia ritenuto assorbite.
La presunzione ex art. 346 c.p.c. opera anche in caso di contumacia in secondo grado della parte interessata.
[Tribunale di Salerno, sezione prima, sentenza del 4.11.2013]

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