La parte non compare all’interrogatorio formale + mancata proposizione di prove in contrario + contumacia: quali conseguenze?

L’art. 232 c.p.c. è stato interpretato dalla giurisprudenza di rito nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. Nel caso di specie, nel quale il legale rappresentante della società resistente non è comparso per rendere l’interrogatorio formale deferitogli, il Giudice afferma che non solo la società resistente non ha fornito prove in contrario, ma addirittura ha scelto di disinteressarsi del tutto del procedimento restando contumace; e proprio la contumacia, valutata in uno con la mancata risposta all’interrogatorio formale e la documentazione versata in atti, che testimonia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti nel periodo dedotto in ricorso, equivale per il Tribunale alla mancata contestazione delle circostanze esposte nel ricorso, che dunque si debbono ritenere dimostrate.

Tribunale di Roma, sentenza del 24.9.2020