La parte afferma solo di non aver ricevuto la richiesta di pagamento: credito ammesso ex art. 115 c.p.c.
L’unica deduzione con cui la parte si sia limitata ad affermare di non aver ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento non equivale a contestazione del credito, sicché, a mente dell’art. 115 c.p.c., esso deve ritenersi ammesso.