La Nuova Responsabilità Sanitaria nella Giurisprudenza di Legittimità tra funzione predittiva, causalità ed all or nothing: report di L. La Battaglia al Convegno in Cassazione del 27.11.2019

Si riportano di seguito alcuni estratti:

<<Ha introdotto il convegno il Cons. G. Giacalone, formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, che ne ha indicato lo scopo nell’intento di fornire una prima lettura delle sentenze dell’11.11.2019 della Terza Sezione civile, le quali rappresentano l’esito attuale del c.d. “progetto sanità”, e lasciando poi la parola al Presidente Spirito per la relativa presentazione. Il Presidente della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, A. Spirito, dopo i saluti iniziali, ha voluto illustrare la prassi giudiziaria, da un paio di anni introdotta della Terza Sezione civile, finalizzata alla sperimentazione di un nuovo metodo di lavoro. Oltre al “progetto sanità”, questa iniziativa ha dato vita anche al “progetto esecuzioni” e al “progetto locazioni”, così interessando le tre materie più importanti trattate dalla Sezione. È questo un metodo di lavoro che non è esclusivo della giurisprudenza di legittimità, ma che probabilmente può essere esteso anche al merito. Attraverso i forum specializzati, le riviste, i convegni, vengono intercettate le questioni più attuali, più controverse, nelle quali si sente il bisogno dell’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione (istituzionalmente riservatole dall’art. 65 dell’ord. giud.). Nel perseguimento di questo fine, viene recuperata la funzione “predittiva” della giurisprudenza (che nasce già nei primi del ‘900 con Max Weber), in modo da far conoscere all’utente della giustizia quale sarà la sorte della vicenda giudiziaria che dovesse eventualmente intraprendere. Questo metodo è stato seguito con successo, dapprima, nella materia delle esecuzioni civili, in cui si è assistito a una riforma all’anno per circa dodici anni: il che aveva estremamente ingarbugliato il sistema. Successivamente, esso è stato applicato alla materia delle locazioni, affrontando soprattutto i nuovi contratti locativi. Infine, si è deciso di affrontare il tema della responsabilità sanitaria. Non a caso, per pubblicare le relative sentenze, si è scelta la data simbolica dell’11.11.2019, trattandosi di una “puntualizzazione” e “attualizzazione” delle sentenze di San Martino a undici anni di distanza.>>.

<<1)  i nessi di causalità sono due: la causalità materiale (art. 40 c.p.) e la causalità giuridica (art. 1223 c.c.). Se il medico, nell’eseguire un intervento di tiroidectomia, lede il nervo ricorrente e il paziente perde la voce, si farà riferimento alla causalità materiale per accertare se è stato davvero l’intervento del medico a ledere quel nervo ovvero, per avventura, la malattia fosse preesistente; si farà riferimento, invece, alla regola della causalità giuridica per stabilire quali siano state le conseguenze risarcibili di quella lesione (se il paziente era, per esempio, un cantante che non può più cantare, ovvero un frate trappista che aveva fatto il voto del silenzio).

2) l’accertamento della causalità materiale fra condotta lesiva e lesione del diritto si compie con la regola dell’equivalenza causale. Il concorso del fattore naturale col fattore umano è irrilevante, nel senso che, se il medico contribuisce per lo 0,1% a produrre un danno che, per il rimanente 99,9%, è dovuto a fattori naturali, egli risponderà per l’intero (regola dell’all or nothing, o regola aut Cesar aut nihil). Il secondo nesso di causa va accertato, invece, con una regola giuridica dettata dall’art. 1223 c.c., che prevede la risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette dell’evento: più si allunga la catena dei “rimbalzi” tra l’evento lesivo e le conseguenze dannose che ne sono derivate, più questo nesso di causa si assottiglia fin quasi fino a polverizzarsi. Volendo applicare questi principi al danno alla persona, si può fare l’ipotesi di Tizio, affetto dalla “sindrome delle ossa fragili”, per la quale qualsiasi piccolo urto gli provoca una frattura. In questo caso, il fatto illecito è concausa della lesione, ma se la vittima fosse stata sana, non le sarebbe successo nulla. Poiché si tratta di accertare il nesso fra la condotta e l’evento di danno, varrà la regola del “tutto o niente”, e quindi il responsabile sarà tenuto ad un risarcimento integrale, a nulla rilevando la preesistenza della malattia (in questo senso si esprimeva già Antolisei nel suo manuale di diritto penale).>>.

<< VEDI QUI IL REPORT di Luigi LA BATTAGLIA (Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione)>>


Segnalazioni utili:

FOCUS sul c.d. “ALL OR NOTHING” (1 V 0): responsabilità civile e concorso di cause eterogenee

Convegno OnLine, 15.1.2021: il ‘più probabile che non’ è giusto?