La notificazione della sentenza di primo grado effettuata al procuratore cancellato dall’albo non determina la decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione

La cancellazione dall’albo determina la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo “ius postulandi”, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 c.p.c.), effettuato al procuratore cancellato dall’albo – qualunque sia la causa della cancellazione – è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione (art. 85 c.p.c. e art. 301 c.p.c., comma 3); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.2.2016, n. 3906