La notificazione della cessione del credito può essere fatta sia mediante l’atto di citazione sia nel corso del giudizio

In tema di cessione del credito, ai fini previsti dall’art. 1264 c.c. (in tema di “efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto”), la notificazione della cessione stessa può essere fatta sia mediante l’atto di citazione con il quale il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto, sia successivamente, nel corso del giudizio.

Tribunale di Roma, sentenza del 10.9.2019