La notifica viziata nell’indicazione delle generalità del destinatario può essere valida?

Va confermato che l’errore nell’indicazione delle generalità del destinatario della notifica – sia esso il convenuto, l’appellato o qualunque altro soggetto processuale – non comporta nullità della notifica dell’atto qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nell’atto stesso e, in particolare, quando l’identificazione sia possibile dal contesto complessivo, in modo da escludere ragionevolmente i possibili dubbi. Va quindi condivisa una visione non formalistica del diritto, affiancata dalla semplice considerazione che anche nel processo sussiste il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi nel rispetto delle regole della buona fede e della lealtà processuale, regole che sarebbero inevitabilmente lese ove ci si attenesse in modo eccessivo alle formalità estrinseche degli atti in questione.  La valutazione circa la possibilità di ritenere che la notifica di un atto, sebbene viziata nell’indicazione delle generalità del destinatario, sia ugualmente valida è un’attività che spetta al giudice di merito, ma che può essere controllata e verificata anche dalla Corte di cassazione ove sul punto sia insorta controversia [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.3.2015, n. 5204].

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