La misura degli onorari dovuti dal cliente prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza

La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l’altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, per cui solo l’inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo. Tali principi vanno confermati anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale forense n. 247 del 2013 che ha determinato il passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri (ciò perché la nuova legge: 1. non ha superato il principio generale relativo ai limiti soggettivi della sentenza secondo il quale l’avvocato non è parte del giudizio che ha determinato la liquidazione delle spese giudiziali; 2. consente di confermare il principio relativo al diverso fondamento dell’obbligo di pagamento degli onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d’opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità).

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.10.2018, n. 25992