La mediazione va disapplicata perchè impone importi non poco significativi, a fortiori dopo il dm 150/2023
La disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integata dal regolamento, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Ne segue che va disapplicata perchè in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Tribunale di Verona, ordinanza del 24.11.2023 (Giudice M. Vaccari)