La legge deve essere intesa nella sua intera portata precettiva (fattispecie in tema di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)
Le cause di ineleggibilità dei consiglieri Regionali sono disciplinate, in assenza dell’approvazione di una specifica legge regionale, dalla normativa statale di cui alla Legge N. 154/1981. La causa di ineleggibilità di cui all’art. 2 co 1 n. 5) L. 154/1981 nella parte in cui stabilisce che non sono eleggibili “i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, della provincia o del comune”, anche a seguito dell’abrogazione parziale operata dall’art. 274 lett. l D.lgs 267/2000 (TUEL), che ha lasciato in vigore la normativa per i soli consigli regionali e non più per i consigli provinciali e comunali disciplinati attualmente dall’art. 60 del TUEL, deve essere intesa nella sua intera portata precettiva, cosicché sono da considerarsi ineleggibili alla carica di consigliere regionale anche i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sulla Provincia.