La domanda nuova in appello, seppur inammissibile, interrompe la prescrizione?

Alla luce del disposto di cui all’art. 2943 c.c., nonché della circostanza che la domanda nuova (al di fuori dell’ipotesi della contumacia del convenuto) non può che essere notificata al difensore costituito (art. 170 c.p.c., comma 1), sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale nell’ambito del processo in corso, va affermato che in tale ipotesi la prescrizione non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. L’unica eccezione a tale ulteriore effetto, di natura sospensiva, è costituita dall’estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della stessa parte; che, comunque, fa salvo l’effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell’atto di citazione. Anche la domanda inammissibile, infatti, abbisogna di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale, essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell’attore di esercitare il diritto di credito.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 27.1.2016, n. 1516