La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in appello?

La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame, ma in questo caso solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio. La ragione è che una tale domanda e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall’art. 345 c.p.c., comma 1, tutelando un diritto che, per essere conseguenza della situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, è strettamente collegato e connesso all’agire od al resistere in giudizio. Non essendo però dedotta, con riferimento al giudizio di appello, alcuna circostanza che integri gli estremi per l’applicabilità della norma invocata, non può censurarsi la sentenza d’appello per mancata pronuncia sulla specifica domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.4.2016, n. 1115