La domanda di sequestro giudiziario avente ad oggetto una somma di denaro è inammissibile
La misura del sequestro giudiziario non può essere concessa con riguardo ad una somma di denaro depositata su conto corrente. Infatti la domanda di sequestro giudiziario avente ad oggetto una somma di denaro non è ammissibile in quanto trattasi di bene che, essendo fungibile per eccellenza, non soddisfa il requisito della preventiva ed oggettiva individuabilità ai fini della concessione della cautela. In particolare, si ritiene che, considerata l’assoggettabilità a sequestro solo dei beni suscettibili di proprietà o di possesso o almeno di detenzione in senso tecnico, non possa sottoporsi a sequestro un bene come il denaro che, essendo determinato solo nella quantità e nel genere, non è suscettibile di previa materiale specificazione ai fini dell’esatta individuazione dell’oggetto della cautela [Tribunale di Frosinone, ordinanza del 19.6.2015].