La domanda di conversione del brevetto nullo (proponibile in ogni stato e grado del giudizio) svolta nella comparsa conclusionale è inammissibile

Va enunciato il seguente principio di diritto: la domanda di conversione del brevetto nullo, la quale a norma dell’art. 76, comma 3, c.p.i. può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, può essere avanzata, in primo grado, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè, ove sia svolta nella comparsa conclusionale, essa va dichiarata inammissibile.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 20.4.2021, n. 10396