La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione dipende dal risultato processuale che il convenuto intende ottenere; se la riconvenzionale risulta inammissibile per motivi processuali, la medesima difesa può essere presa in considerazione come eccezione?

La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell’attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purchè vengano allegati a loro fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l’estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall’attore, e in base ai quali si chieda la refezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande.

Laddove il convenuto invochi un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall’attore a fondamento delle sue pretese, sull’assunto che da esso deriverebbe la nullità o la totale o parziale inefficacia di quest’ultimo, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall’attore, e ne chieda in via riconvenzionale l’accertamento, anche con la eventuale conseguente condanna dell’attore al pagamento di quanto dovuto in base a tale prospettazione, nell’ipotesi in cui tale domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.10.2016, n. 21472