La difficoltà probatoria non giustifica un’inversione dell’onere probatorio

L’obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre a una diversa ripartizione del relativo onere della prova che grava comunque su di essa: né d’altro canto la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta [Tribunale di Genova, sezione terza, sentenza del 7.4.2014].

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