La delibera condominiale che autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio non necessita di essere riprodotta né richiamata nella procura alle liti

Con riferimento agli artt. 182 c.p.c., commi 2 e 3, 113 c.c., comma 1, e 77 c.p.c., va affermato che la delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore di un condominio a promuovere un giudizio, ove necessaria, è atto presupposto, autonomo e distinto rispetto alla procura al difensore, in quanto costituisce il fondamento della legittimazione ad agire dell’amministratore. Pertanto, purché essa abbia giuridica esistenza precedente al rilascio della procura al difensore, non necessita di essere riprodotta e neppure richiamata nella procura alle liti [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.3.2015, n. 5600].

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