La Corte Costituzionale utilizza i criteri ermeneutici dell’art. 12 preleggi

Non è fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, comma 1, Cost., gli ultimi due in relazione agli artt. 3 TUE, 16 CDFUE e 49 TFUE, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. c), della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella parte in cui prevederebbe che la partecipazione alle società di capitali, di cui all’art. 7, comma 1, della medesima legge, sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, per erroneità dell’interpretazione della norma denunciata, alla luce degli ordinari criteri ermeneutici, poiché la causa di incompatibilità di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991 non è riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere, ad alcun titolo, coinvolti nella gestione della farmacia.

Corte costituzionale, Sentenza del 5.2.2020, n. 11