La contestazione deve risultare dalle difese, non dai documenti prodotti

La contestazione è attività che deve risultare dalle difese svolte negli atti processuali di parte, e non dai documenti prodotti in giudizio. In particolare, l’onere di contestazione dei fatti dedotti in citazione, nel c.d. rito societario, trova fondamento nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 4, comma 1, secondo cui il convenuto, nella comparsa di risposta, deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda. E’, questa, una disposizione che replica la previsione di cui all’art. 167 c.p.c., comma 1, prima parte (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990): norma dalla quale la giurisprudenza di questa Corte ha per l’appunto desunto che il convenuto, anche prima della modificazione dell’art. 115 c.p.c., fosse tenuto, in quell’atto, a sollevare contestazioni chiare e specifiche.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 14.2.2018, n. 3644