La condanna solidale al pagamento delle spese processuali può essere pronunciata nel caso di mera comunanza di interessi tra le parti?

La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Qualora quindi il giudice del merito non abbia provveduto ad individuare alcun interesse comune dei due convenuti che giustificasse la previsione di un vincolo di solidarietà per le spese, e, senza motivare in alcun modo sulla solidarietà, si sia limitato a prevederla in dispositivo, risultano violate sia la previsione dell’art. 97 c.p.c. che quella del D.M. n. 127 del 2004 (cd. tariffa forense) [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.7.2015, n. 16056].