La compensatio lucri cum damno non è eccezione in senso stretto.

La richiesta, formulata da chi è chiamato a risarcire un danno, di liquidare lo stesso tenendo conto dei vantaggi che il danneggiato ha ricevuto dal suo illecito, non è qualificabile come eccezione in senso proprio e quindi non è soggetta alle preclusioni che valgono per quest’ultime[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.1.2014, n. 992].

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