La causalità materiale non è un fatto, ma un giudizio basato sulla logica deduttiva

La causalità nel mondo del diritto può essere materiale o giuridica.

La causalità materiale deve legare una condotta illecita alla lesione d’un diritto, ed è disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p..

La causalità giuridica deve legare la lesione d’un diritto alle conseguenze dannose che ne sono derivate, ed è disciplinata dall’art. 1223 c.c..

La causalità materiale non è un “fatto”, come tale suscettibile di accertamento con documenti o testimoni. La sussistenza d’un rapporto di causalità è un giudizio, da compiere con gli strumenti della logica deduttiva, cioè col ragionamento.

Il ragionamento deduttivo che gli artt. 40 e 41 c.p., impongono al giurista, quando si tratti di accertare il nesso causale ai fini della responsabilità civile, è quello probabilistico: un danno può dirsi causato da una condotta illecita quando sia ipotizzabile che le probabilità del suo verificarsi, se il responsabile avesse tenuto una condotta alternativa, sarebbero state minori delle probabilità contrarie.

Nel caso di sinistro stradale ascrivibile a responsabilità concorrente di più conducenti, tutti privi di copertura assicurativa, l’obbligazione indennitaria gravante sull’impresa designata nei confronti del danneggiato ai sensi dell’art. 283, comma 1, lettera (b), cod. ass., sarà contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge applicabile ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili. Al principio che precede si deroga quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio uno solo dei corresponsabili; oppure abbia invocato la responsabilità dell’impresa designata quale garante d’uno solo dei corresponsabili; od ancora quando nel corso del giudizio di merito la solidarietà tra i corresponsabili si sia sciolta per qualsiasi causa”.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  27.08.2020, n. 17893