La Cassazione sul giudizio di rinvio di cui all’art. 394 c.p.c.

Il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 c.p.c., come un giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, anche sopravvenuti, intesi in senso storico o normativo, rilevanti ai fini della decisioni, salvo che si siano verificate decadenze. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.11.2021, n. 37469 39Download CondividiPost correlati:Giudizio di r ..........

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