La cartella di pagamento ha funzione analoga al precetto. La prova della regolarità formale del ruolo spetta all’ente impositore.

 

La cartella di pagamento ha la funzione di minacciare l’avvio dell’esecuzione ed ha caratteri e funzione analoghi al precetto. L’onere di provare la regolarità formale del ruolo, e in particolare l’onere di provare la sottoscrizione, grava su sugli enti impositori [Tribunale di Venezia, sezione prima, sentenza del 23.9.2015].

 

La Nuova Procedura Civile