La cancellazione volontaria dell’avvocato dall’albo professionale determina l’interruzione del processo?

Si ritiene di aderire all’orientamento secondo cui la cancellazione volontaria dell’avvocato dall’albo professionale non determina l’interruzione del processo. Il contrario orientamento, infatti, poggia principalmente sull’argomento secondo cui proseguire il processo quando uno degli avvocati decida di cancellarsi dall’albo lederebbe il diritto di difesa. Tale lesione tuttavia non sussiste affatto e comunque non discende dal sistema della legge, ma potrebbe discendere soltanto da una condotta dell’avvocato non conforme ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti del cliente. Poiché, infatti, il difensore ha il dovere giuridico, scaturente dal rapporto di mandato, di informare il cliente circa il venir meno dello ius postulandi (art. 1728 c.c., comma 2), l’eventuale pregiudizio patito dalla parte deriverebbe non dal sistema della legge, ma dalla violazione di tale obbligo da parte del difensore. Né sarebbe possibile intendere il diritto di difesa in giudizio in modo così ampio da paralizzare o rallentare lo svolgimento del processo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.10.2014, n. 21400].

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