L. 98/2013, giudice ausiliario di Corte d’appello: questione di legittimità costituzionale. Interpretazione costituzionalmente orientata: no a vigilanza strutturale sull’attività del legislatore in rapporto alla Costituzione

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 106 Cost., comma 2, delle norme racchiuse nel Titolo III, Capo I, della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, ovvero delle norme che istituiscono e regolano la figura di un giudice onorario destinato esclusivamente alla funzione giurisdizionale collegiale. In conclusione – posto, tra l’altro, che gli interventi della Corte Costituzionale sulla norma in commento si sono finora incentrati sulla partecipazione del magistrato onorario nel collegio del Tribunale quale supplenza contingente e sulla base di “esigenze eccezionali, che tutte le pronunce, comunque, concernono l’esercizio di funzioni proprie del Tribunale, nonché che il baricentro interpretativo dell’art. 106 Cost., comma 2, va collocato nell’espressione “giudici singoli” – si dove ritenere rilevante (non potendosi definire il giudizio indipendentemente da essa) e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72, L. cit. sollevata dai ricorrenti quale eccezione di incostituzionalità delle suddette norme in riferimento all’art. 106 Cost., comma 2, in quanto norme prevedenti e regolanti l’attribuzione a magistrato onorario, quale ausiliario di Corte d’appello, delle funzioni di giudice collegiale, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte, ai sensi della L. 11 marzo 1952, n. 87, art. 23, comma 2, si dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il presente giudizio. Quanto, invece, al riferimento agli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, la questione appare manifestamente infondata, giacchè, in sintesi, quel che si prospetta è una qualità inferiore del servizio giurisdizionale che verrebbe fornito nel caso in cui un giudice onorario sia un componente del collegio della Corte d’appello che pronuncia la decisione.

La necessità di correlare tra loro i valori costituzionali per identificarne ermeneuticamente la portata, anche quanto all’incidenza sulle leggi ordinarie, è un principio tanto generale quanto noto. Tuttavia, nel caso in cui la norma costituzionale sia chiaramente conformata in modo tale da mostrarsi radicalmente incompatibile con un testo normativo di legge ordinaria, lo strumento della interpretazione orientata non può sostituire l’onere di rimettere alla Consulta la valutazione anche dell’equilibrio tra la norma costituzionale e il valore parimenti costituzionale cui eventualmente si rapporti tale norma ordinaria, diversamente confondendosi la nomofilachia – tutela di quanto è sostenibile ed evincibile mediante gli strumenti ermeneutici – con la vigilanza strutturale sull’attività del legislatore ordinario in rapporto alla Costituzione.

 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.12.2019, n. 32033