IVA e inesistenza oggettiva di un’operazione oggetto di una fattura, onere della prova
Una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l’effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l’esibizione della fattura, documentazione di solito utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Ciò posto, nell’ipotesi di inversione dell’onere probatorio, la prova gravante in capo al contribuente non potrà ritenersi soddisfatta con la mera esibizione della fattura, né con la sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali, notoriamente, vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia; onere probatorio può essere assolto anche mediante la deduzione di presunzioni semplici [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.11.2019, n. 29707 con nota di SANDULLI].
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